TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 30411/2026

deposito 10/08/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:30411PEN

Reati tributari e penale dell'economia

Principio di diritto

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, è ammissibile la contestazione alternativa delle due distinte ipotesi previste dall'art. 216 legge fall. - quella per sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili, punita a titolo di dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e quella per fraudolenta tenuta delle stesse, integrante un'ipotesi a dolo generico - senza che ciò determini alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione, spettando tuttavia al giudice di merito individuare quale delle due fattispecie sia stata concretamente realizzata, indicando le prove sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo; la sottrazione, distruzione o falsificazione rilevante ai fini della fattispecie a dolo specifico può riguardare anche solo taluni dei libri o registri contabili, essendo sufficiente una condotta di occultamento parziale della documentazione idonea a impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari dell'impresa fallita.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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