Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 30188/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la cessione di un ramo d'azienda, intesa quale complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale ex art. 2555 cod. civ., integra condotta distrattiva rilevante ai sensi degli artt. 216, comma 1, n. 1, e 223, comma 1, R.D. n. 267/1942 qualora il corrispettivo non sia stato effettivamente e adeguatamente corrisposto, non essendo necessaria, ai fini della sussistenza del dolo generico richiesto dal reato, la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, bastando la consapevole volontà di imprimere al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni assunte. In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'art. 216, comma 1, n. 2, R.D. n. 267/1942 configura una fattispecie mista alternativa comprensiva di due ipotesi - la sottrazione, l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili, assistita da dolo specifico, e la tenuta fraudolenta delle stesse in guisa da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, assistita da dolo generico - sicché, ove le due condotte siano state cumulativamente contestate in relazione al medesimo fallimento, è sufficiente, ai fini dell'integrazione del reato, l'accertamento di una sola di esse, purché ne sia comprovato il relativo elemento soggettivo, essendo la prova del dolo specifico idonea ad assorbire anche l'elemento psicologico, meno pregnante, richiesto per l'ipotesi a dolo generico.