Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 30068/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di reati tributari, l'amministratore di diritto, anche se mero prestanome, risponde dei reati fiscali commessi nell'esercizio della carica non in virtù della sola posizione formale rivestita, ma in ragione della condotta omissiva consistente nel non avere impedito, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire, ossia il mancato esercizio dei poteri di gestione e di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto; ne consegue che, ove il ricorrente non contesti specificamente la materialità del fatto né alleghi le ragioni per cui avrebbe consentito ad altri la gestione della società, la censura circa la qualifica di mero prestanome è manifestamente infondata. Tuttavia, qualora la condotta commissiva contestata (quale l'emissione di fattura per operazioni inesistenti ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000) risulti temporalmente collocata dopo la cessazione formale della carica di amministratore, il giudice di merito è tenuto a motivare specificamente in ordine al titolo di responsabilità dell'imputato, non potendo fondarsi sulla mera qualifica pregressa, sicché il difetto di motivazione sul punto, unito alla sopravvenuta prescrizione del reato, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.