Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 29802/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di misure cautelari personali applicate in relazione a reati connessi tra loro, tra cui il delitto di riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.) collegato a condotte di false fatturazioni, la competenza territoriale va determinata, ai sensi dell'art. 16, comma primo, cod. proc. pen., sulla base della contestazione formulata dal pubblico ministero, individuando il giudice competente per il reato più grave o, in caso di pari gravità, per quello commesso per primo, senza che sia consentito scomporre artificiosamente in autonomi segmenti la condotta di riciclaggio unitariamente contestata al fine di radicare la competenza presso un diverso ufficio giudiziario, salvo che la prospettazione accusatoria risulti affetta da errori macroscopici e immediatamente percepibili. In tema di ordinanza cautelare emessa ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. dal giudice successivamente dichiaratosi competente, l'obbligo di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è compatibile con la motivazione per relationem al provvedimento del giudice dichiaratosi incompetente, qualora dal contenuto complessivo del nuovo provvedimento emerga una consapevole e ragionata condivisione degli elementi fattuali e giuridici ivi esposti, sempre che non siano mutate la contestazione o la rappresentazione dei fatti nella richiesta del pubblico ministero.