Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 29779/2026
Reati tributari e penale dell'economiaRiscossione
Principio di diritto
In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, il delitto previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 è reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni idonei, secondo un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario, a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria, essendo sufficiente una diminuzione anche non totale della garanzia patrimoniale generica offerta dal patrimonio del debitore fiscale; gli atti dispositivi, pur determinando un trasferimento effettivo e non simulato del bene, assumono natura fraudolenta quando siano connotati da elementi di inganno o artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione, quale la vendita repentina di immobili mascherata dall'utilizzo di un procuratore speciale, la trasformazione in liquidità accreditata sul conto di un familiare e il tempestivo reimpiego della stessa per l'acquisto di nuovi immobili intestati ad altri familiari, sì da creare uno schermo soggettivo idoneo a vulnerare le legittime pretese del creditore erariale; in sede di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, tale valutazione, attenendo al fumus e non a un accertamento di gravità indiziaria, non è sindacabile se non nei limiti della violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen., comprensiva dei soli vizi motivazionali così radicali da rendere l'apparato argomentativo mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e il difetto dell'elemento soggettivo del reato in capo ai concorrenti rileva solo se di immediato rilievo, tale da emergere ictu oculi.