Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 29774/2026
Reati tributari e penale dell'economiaRiscossione
Principio di diritto
In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, il reato di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 - a differenza dell'abrogata fattispecie di cui all'art. 97, comma sesto, d.P.R. n. 602 del 1973 - non richiede né il presupposto materiale del previo compimento di un'attività di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo da parte dell'amministrazione finanziaria, né l'evento della effettiva vanificazione della riscossione coattiva, configurandosi quale reato di pericolo concreto integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti sui propri o altrui beni idonei, secondo un giudizio ex ante rapportato alla consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa erariale, a pregiudicare l'attività recuperatoria del Fisco, essendo il bene giuridico tutelato dalla norma costituito dalla garanzia patrimoniale generica offerta all'Erario dai beni dell'obbligato ai sensi dell'art. 2740 cod. civ.