TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 29617/2026

deposito 05/08/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:29617PEN

Reati tributari e penale dell'economia

Principio di diritto

In tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che conferma il sequestro preventivo funzionale alla confisca, ai sensi degli artt. 648-quater cod. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, disposto per i reati di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.) e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000), è ammissibile, ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., solo per violazione di legge, in cui rientrano la mancanza assoluta o la mera apparenza della motivazione, ma non il vizio di illogicità manifesta, sindacabile solo ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.; ne consegue che, ai fini della configurabilità del reato presupposto di infedeltà patrimoniale (art. 2634 cod. civ.) rilevante per l'autoriciclaggio, la mera allegazione dell'esistenza di un gruppo di imprese di fatto non è sufficiente ad escludere l'ingiustizia del profitto e del danno, occorrendo la dimostrazione di concreti vantaggi compensativi, certi, congrui e di valore almeno equivalente al sacrificio economico sopportato dalla società depauperata, sicché la sussistenza di un mero diritto di credito restitutorio in capo alla società erogante non esclude, ma anzi conferma, la configurabilità del danno patrimoniale ingiusto e, conseguentemente, dei reati tributari e societari contestati.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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