Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 29602/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di reati tributari, la circostanza che il giudice di primo grado abbia redatto la motivazione della sentenza sulla base di una bozza predisposta anteriormente alla discussione finale non integra alcuna delle ipotesi di nullità tassativamente previste dagli artt. 178 e 525 cod. proc. pen., né viola il principio di immediatezza o di immutabilità del giudice, sempre che alle parti sia stato garantito il diritto di illustrare le proprie conclusioni; allo stesso modo, la mancata astensione del giudice ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., ove sussistente, non determina la nullità del provvedimento ex artt. 178 e 179 cod. proc. pen., costituendo soltanto motivo di ricusazione da far valere tempestivamente secondo la procedura di cui agli artt. 37 e ss. cod. proc. pen.