TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 29602/2026

deposito 05/08/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:29602PEN

Reati tributari e penale dell'economia

Principio di diritto

In tema di reati tributari, la circostanza che il giudice di primo grado abbia redatto la motivazione della sentenza sulla base di una bozza predisposta anteriormente alla discussione finale non integra alcuna delle ipotesi di nullità tassativamente previste dagli artt. 178 e 525 cod. proc. pen., né viola il principio di immediatezza o di immutabilità del giudice, sempre che alle parti sia stato garantito il diritto di illustrare le proprie conclusioni; allo stesso modo, la mancata astensione del giudice ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., ove sussistente, non determina la nullità del provvedimento ex artt. 178 e 179 cod. proc. pen., costituendo soltanto motivo di ricusazione da far valere tempestivamente secondo la procedura di cui agli artt. 37 e ss. cod. proc. pen.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

Contenuto divulgativo elaborato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale dai testi ufficiali delle sentenze. Non costituisce consulenza professionale.