TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 29388/2026

deposito 03/08/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:29388PEN

Reati tributari e penale dell'economia

Principio di diritto

In tema di confisca disposta a seguito di condanna per il reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, l'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, sia nel testo originario sia in quello modificato dalla l. n. 161 del 2017, impone al terzo titolare di un diritto di credito o di garanzia l'onere di dimostrare la propria buona fede soltanto laddove sia stata previamente accertata, a cura dell'autorità giudiziaria, la natura strumentale del credito rispetto all'attività illecita posta a fondamento della misura ablativa, sicché, esclusa tale strumentalità, il credito non può essere pregiudicato dalla confisca; ove invece la strumentalità sia accertata, la buona fede del terzo va valutata unicamente con riferimento all'incolpevole ignoranza del nesso tra il credito vantato e la specifica condotta di reato che ha determinato la confisca, e non già in relazione a diverse ed eventuali condotte illecite del debitore, ancorché ipotizzabili, ma non collegate al credito stesso.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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