Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 29227/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente disposto nell'ambito di un procedimento per reati tributari, il terzo interessato, formalmente titolare del bene ma ritenuto mero schermo dell'indagato, può far valere, in sede di riesame, esclusivamente l'effettiva titolarità del bene sequestrato, restando privo di legittimazione a dedurre l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, quale il periculum in mora, sindacabile soltanto dal soggetto indagato-proposto, principio enunciato per le misure di prevenzione ed esteso, per identità di ratio, al sequestro preventivo; ai fini della prova della disponibilità, in capo all'indagato, del saldo del conto corrente intestato alla società-schermo, la delega bancaria priva di limitazioni è di per sé sufficiente a fondare il giudizio di ragionevole probabilità circa la libera utilizzabilità delle somme, mentre, in presenza di delega limitata, occorrono ulteriori elementi indizianti l'esercizio autonomo e incondizionato, da parte del delegato, delle facoltà tipiche del proprietario.