TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 29066/2026

deposito 30/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:29066PEN

Reati tributari e penale dell'economia

Principio di diritto

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'elemento soggettivo del dolo specifico richiesto per la fattispecie di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, legge fall., consistente nella parziale omessa tenuta delle scritture contabili finalizzata a procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o ad arrecare pregiudizio ai creditori, può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze di fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, quali le versioni contrastanti fornite al curatore in ordine alla disponibilità delle scritture, l'individuazione di una sede fittizia e la commissione di ulteriori condotte distrattive poste in essere in concomitanza temporale con l'omissione contabile e in costanza di procedura concorsuale, elementi che, complessivamente valutati, illuminano una strategia dissimulatoria idonea a colorare di specificità l'elemento soggettivo del reato.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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