Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 29060/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di reati fallimentari, qualora l'imputazione richiami formalmente la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (art. 216, comma 1, n. 1, legge fall.) ma descriva una condotta riconducibile allo schema della bancarotta impropria da operazioni dolose (art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.), il giudice di merito è tenuto a chiarire in modo univoco il paradigma normativo concretamente applicato, atteso che le due fattispecie presentano diversa struttura oggettiva e soggettiva: nella bancarotta distrattiva, reato di pericolo concreto, occorre verificare l'idoneità dell'atto dispositivo a pregiudicare la garanzia dei creditori e la consapevolezza dell'agente circa la destinazione dei beni a finalità incompatibili con tale funzione di garanzia, mentre nella bancarotta impropria da operazioni dolose il dolo investe l'operazione consapevolmente compiuta nonostante la sua contrarietà agli interessi sociali, dovendosi accertare la prevedibilità del dissesto quale conseguenza causalmente collegata alla condotta; la persistente ambiguità qualificatoria, non risolvibile in sede di legittimità stante la necessità di una compiuta ricostruzione del fatto storico riservata al giudice di merito, unitamente all'omesso confronto con le specifiche circostanze di fatto dedotte dalla difesa a sostegno dell'insussistenza dell'elemento soggettivo, comporta l'annullamento con rinvio della sentenza per vizio di motivazione.