Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 29033/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di reati fallimentari, ai fini del computo del termine di prescrizione, in caso di concorso di più fatti di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, non si tiene conto dell'aumento di pena previsto, per la pluralità dei fatti, dall'art. 219, comma secondo, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, poiché tale disposizione non configura una circostanza aggravante in senso proprio, ma detta una peculiare disciplina della continuazione derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen., sicché ciascuna condotta tipica di bancarotta mantiene la propria autonomia ontologica anche ai fini della prescrizione, in deroga alla regola generale di cui all'art. 157, comma secondo, seconda parte, cod. pen. In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la fattispecie cosiddetta 'generale', consistente nella tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio del fallito, presuppone l'accertamento su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza mediante una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, richiedendo, sotto il profilo soggettivo, il solo dolo generico, diversamente dalla fattispecie 'specifica' di sottrazione o distruzione delle scritture, che richiede il dolo specifico di recare ingiusto profitto a sé o ad altri ovvero pregiudizio ai creditori.