TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 29032/2026

deposito 30/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:29032PEN

Reati tributari e penale dell'economia

Principio di diritto

In tema di bancarotta fraudolenta, la qualifica di amministratore di fatto, ai sensi dell'art. 2639 cod. civ., può essere legittimamente attribuita anche in assenza di prova di singoli e tipici atti di gestione, qualora la valutazione congiunta di dichiarazioni dei coimputati - vagliate secondo i criteri di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. quanto a credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e riscontri individualizzanti anche di natura indiziaria - e di plurimi elementi indiziari, considerati non atomisticamente ma in visione unitaria e sinergica, consenta di individuare nel soggetto la posizione dominante di effettivo regista delle strategie complessive dell'impresa, tanto più quando la totale mancanza della documentazione contabile impedisca la ricostruzione dei singoli atti gestori; in tale ipotesi, il dolo specifico della bancarotta documentale può essere desunto, attraverso un percorso logico-inferenziale, dal complesso degli indici di fraudolenza (quali l'interposizione di prestanome, la sistematica omissione degli oneri contributivi e l'occultamento delle scritture), mentre l'elemento soggettivo della bancarotta patrimoniale impropria non richiede la previsione e l'accettazione del fallimento, ma la sola consapevole volontà di imprimere al patrimonio sociale una destinazione diversa dalle finalità dell'impresa, idonea a cagionare danno ai creditori.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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