Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 29030/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta, riveste la qualifica di amministratore di fatto della società fallita, e ne risponde dei relativi reati, il soggetto che, sulla base di indici sintomatici, risulti organicamente inserito nell'assetto gestionale societario con funzioni direttive nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, in posizione preminente rispetto ad altre figure formalmente investite di poteri gestori, senza che rilevi il concomitante esercizio di analoghe funzioni da parte di altri soggetti; in tema di giustizia riparativa, il mancato consenso della persona offesa non costituisce, di per sé, causa ostativa all'autorizzazione giudiziale all'invio dell'imputato a un Centro per la giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen., dovendo il giudice valutare esclusivamente la sussistenza di un pericolo concreto per gli interessati o per l'accertamento dei fatti e l'utilità del programma rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, anche mediante il ricorso alla c.d. vittima surrogata.