Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 28890/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto non richiede che il soggetto formalmente investito della carica sia una mera testa di legno, ben potendo coesistere un ruolo gestorio concorrente dell'amministratore di diritto, essendo sufficiente che l'amministratore di fatto abbia esercitato in modo continuativo e significativo poteri propri dell'organo amministrativo, quali l'inserimento stabile nella gestione sociale, l'esercizio di poteri direttivi, l'interlocuzione con professionisti e dipendenti e la disponibilità sostanziale delle risorse aziendali, e abbia concretamente partecipato alle condotte distrattive contestate; il relativo accertamento, se fondato su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non è sindacabile in sede di legittimità mediante la proposizione di una lettura alternativa del materiale probatorio.