TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 28869/2026

deposito 29/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:28869PEN

Reati tributari e penale dell'economia

Principio di diritto

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, le dichiarazioni rese al curatore fallimentare dal fallito o da un coimputato non sono soggette alla disciplina di inutilizzabilità di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., non essendo il curatore assimilabile alla polizia giudiziaria o all'autorità giudiziaria, né la sua attività riconducibile all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.; le relazioni ex art. 33 l. fall. hanno natura di prova documentale, legittimamente acquisibili e utilizzabili nel processo penale, sebbene, ove veicolino dichiarazioni accusatorie di un coimputato del medesimo reato o di reato connesso, la loro valutazione debba essere condotta alla luce della regola di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Inoltre, la responsabilità penale per i reati fallimentari, ai sensi dell'art. 227 legge fall., si estende all'institore che, ex artt. 2203 e 2204 cod. civ., abbia svolto in via continuativa poteri gestori di fatto sull'impresa dichiarata fallita, non essendo necessaria una sua personale dichiarazione di fallimento, poiché tale responsabilità è collegata alla posizione da questi assunta nell'impresa e agli atti da lui posti in essere in violazione delle regole di corretta gestione aziendale, quali indici sintomatici desumibili da elementi quali il conferimento di procura speciale ad operare sul conto corrente, la gestione della cassa e della contabilità, i rapporti con i clienti e la riscossione dei crediti.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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