Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 28857/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, in caso di avvicendamento nella gestione della società, il nuovo amministratore è tenuto a verificare l'effettiva consistenza e regolarità della documentazione contabile ricevuta, nonché a ricostruire quella eventualmente mancante o irregolare, permanendo in capo all'amministratore cessato la responsabilità limitatamente alla tenuta della contabilità nel periodo di gestione e all'eventuale occultamento della documentazione esistente al momento del passaggio di consegne; ne consegue che, ove il giudice di merito attribuisca la responsabilità per tale reato sul presupposto della persistenza di funzioni gestorie di fatto in capo all'amministratore formalmente cessato, egli deve motivare specificamente in ordine all'effettivo esercizio, continuativo e significativo, di tali funzioni, non potendo tale qualifica essere desunta da elementi episodici od occasionali, e deve altresì accertare il dolo specifico richiesto dalla fattispecie di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, prima parte, legge fall. (consistente nello scopo di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto), non potendo tale elemento soggettivo essere inferito dal solo dato dell'omessa consegna delle scritture contabili al curatore.