Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 28797/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, quando la cessazione della carica di amministratore intervenga in una fase in cui la società è ormai inattiva, in quanto avviata al fallimento, la prova della qualità di amministratore di fatto dopo le formali dimissioni si traduce nell'accertamento del mantenimento del ruolo di dominus anche successivamente all'investitura del nuovo amministratore, non essendo necessaria la dimostrazione di elementi sintomatici dell'inserimento organico nella gestione (quali i rapporti con dipendenti, fornitori o clienti), non essendo ciò ipotizzabile in un ente ormai esistente solo formalmente; inoltre, ai fini della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma 1, l. fall., l'entità del danno derivante dai fatti di bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, e non al pregiudizio sofferto dal singolo creditore né all'importo globale del passivo.