Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 28630/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'obbligo dell'amministratore di tenere e conservare le scritture contabili viene meno solo quando la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, restando irrilevante la mera inoperatività di fatto della società; inoltre, il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, richiesto per la fattispecie di omessa tenuta delle scritture, può essere desunto da indici di fraudolenza quali il rilevante passivo e la distrazione dei beni aziendali attraverso il progressivo depauperamento della società. In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, qualora sia certa la previa esistenza e disponibilità di beni aziendali in seno all'impresa, grava sull'amministratore l'onere di indicarne la sorte, ed il dolo del concorrente extraneus consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale in danno dei creditori, non essendo necessaria la specifica conoscenza dello stato di decozione della società, che può rilevare solo sul piano probatorio quale indice della rappresentazione della pericolosità della condotta. Infine, la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. si configura quando ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori complessivamente di entità altrettanto grave, non essendo sufficiente il mero richiamo all'ammontare del passivo fallimentare.