Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 28470/2026
Reati tributari e penale dell'economiaRiscossione
Principio di diritto
In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta quando siano connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, rendendo più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva; tale fraudolenza può essere realizzata anche mediante il trasferimento di somme su conto corrente estero, sistematicamente svuotato con prelievi e trasferimenti verso terzi, non ostandovi la possibilità legale di aprire conti all'estero né l'esistenza, in ambito UE, di strumenti di cooperazione fiscale che consentano il pignoramento diretto ai sensi degli artt. 72 ss. d.P.R. n. 602 del 1973, poiché la tutela del credito erariale non può prescindere, quanto alla scelta del mezzo di tutela, dalla localizzazione della garanzia patrimoniale, né tali strumenti elidono le difficoltà operative connesse all'esecuzione transfrontaliera; trattandosi di reato di pericolo concreto, è sufficiente la semplice idoneità della condotta, apprezzata con giudizio ex ante, a rendere anche solo parzialmente inefficace la procedura di riscossione, non essendo necessaria l'effettiva verificazione di tale evento.