Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 28459/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio sull'adeguatezza del programma trattamentale, con particolare riguardo alla componente risarcitoria, deve essere condotto avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e allo sforzo massimo sostenibile dall'imputato in relazione alle sue condizioni economiche, verificabili dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen.; ne consegue che è illegittimo il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio motivato sulla base della mancata prova del risarcimento integrale del danno o sulla ritenuta incongruità della somma offerta rispetto all'intero pregiudizio cagionato, non essendo il risarcimento integrale precondizione di ammissibilità, potendo esso essere dilazionato nel tempo secondo le modalità previste dall'art. 464-quinquies, comma 1, cod. proc. pen., né potendo rilevare, ai fini dell'esclusione dal beneficio, la circostanza che l'estinzione del reato conseguente all'esito positivo della prova comporti il venir meno della confisca disposta, trattandosi di effetto legale del procedimento deflattivo voluto dal legislatore.