TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 28375/2026

deposito 27/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:28375PEN

Reati tributari e penale dell'economia

Principio di diritto

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, integra la condotta distrattiva di cui all'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., e non quella di bancarotta preferenziale, la compensazione, ancorché attuata mediante operazioni contabili di giroconto, tra un credito vantato dalla società consortile fallita verso la società consorziata e un debito per finanziamenti soci, quando quest'ultimo, in ragione della natura di contributo consortile ex art. 2615-ter cod. civ. (assimilabile a versamento a fondo perduto e privo di obbligo di restituzione), non era in realtà dovuto: in tal caso l'estinzione del credito, attuata in un momento di irreversibile dissesto della società consortile e in favore del socio unico che ne aveva assunto il controllo, determina una dismissione della posta attiva patrimoniale, equivalente alla mancata riscossione o alla rinuncia al credito, con conseguente pregiudizio della garanzia patrimoniale a tutela della massa dei creditori sociali. Integra altresì bancarotta fraudolenta patrimoniale, e non bancarotta preferenziale, il rimborso di un finanziamento effettuato dal socio in violazione della regola di postergazione di cui all'art. 2467 cod. civ., applicabile a qualunque tipo di società ai sensi dell'art. 2497-quinquies cod. civ., dovendo tale finanziamento essere equiparato, in presenza di eccessivo squilibrio finanziario della società, a un conferimento di capitale la cui restituzione va postergata rispetto al soddisfacimento degli altri creditori.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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