Corte di Cassazione
Pronuncia n. 28075/2026
Principio di diritto
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione quater), ai sensi dell'art. 1, comma 236, secondo periodo, della legge n. 197/2022, come interpretato autenticamente dall'art. 12-bis della legge n. 108/2025, il perfezionamento della definizione agevolata si realizza con il versamento della prima o unica rata; conseguentemente, il giudizio tributario avente ad oggetto l'atto impositivo oggetto di definizione va dichiarato estinto d'ufficio dal giudice su presentazione della documentazione attestante il pagamento, da parte del contribuente, dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione o, in sua assenza, dell'ente impositore.