Corte di Cassazione
Pronuncia n. 28073/2026
Contenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, è inammissibile l'istanza con cui si deduce, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., un errore relativo al computo del termine per la costituzione in giudizio nel processo tributario (nella specie, in relazione al combinato disposto degli artt. 17-bis e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992), qualora tale censura si risolva non in un errore di percezione o in una svista materiale su un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti di causa, bensì in un errore di giudizio derivante dall'applicazione delle norme di diritto, non essendo l'errore revocatorio configurabile quando la rappresentazione del fatto desumibile dalla sentenza sia frutto di un giudizio valutativo e non di mera supposizione.