Corte di Cassazione
Pronuncia n. 28065/2026
Contenzioso e processo tributarioRiscossione
Principio di diritto
In tema di ricorso per revocazione avverso ordinanza della Corte di cassazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora l'errore materiale denunciato (nella specie, relativo alla liquidazione delle spese di lite) sia stato medio tempore eliminato mediante autonomo procedimento di correzione; in tale ipotesi, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento del cd. doppio contributo unificato.