TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 28065/2026

deposito 29/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:28065CIV

Contenzioso e processo tributarioRiscossione

Principio di diritto

In tema di ricorso per revocazione avverso ordinanza della Corte di cassazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora l'errore materiale denunciato (nella specie, relativo alla liquidazione delle spese di lite) sia stato medio tempore eliminato mediante autonomo procedimento di correzione; in tale ipotesi, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento del cd. doppio contributo unificato.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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