Corte di Cassazione
Pronuncia n. 28061/2026
RimborsiContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario sull'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi su un'istanza di rimborso, il contribuente riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché le contestazioni dell'amministrazione finanziaria circa l'insussistenza dei fatti costitutivi del diritto al rimborso (nella specie, la residenza in uno dei comuni colpiti dal sisma ai fini dell'agevolazione ex art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002) costituiscono mere difese, non soggette al divieto di nova in appello di cui all'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, né alla preclusione per tardivo deposito della memoria illustrativa ex art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992 (che attiene solo alla produzione di nuovi documenti ex art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992), salvo che sulla questione non si sia formato il giudicato interno; tale giudicato si determina quando la sentenza di primo grado abbia accolto la domanda di rimborso riconoscendo implicitamente la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa e l'appello dell'amministrazione finanziaria abbia investito solo il quantum del credito e non l'intera pronuncia di merito sull'an.