TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 28057/2026

deposito 29/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:28057CIV

Contenzioso e processo tributarioRiscossione

Principio di diritto

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., il motivo che non si confronti con l'effettiva motivazione della sentenza impugnata; è altresì inammissibile, in applicazione dell'art. 360, comma 4, c.p.c., il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. proposto avverso una sentenza di appello che, in ipotesi di c.d. doppia conforme, abbia confermato la decisione di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto, salvo che il ricorrente deduca e dimostri la diversità delle ragioni poste a fondamento delle due pronunce; infine, in ossequio al principio di autosufficienza, quando si denunci il mancato esame di un atto relativo alla notificazione di un atto impositivo o esattivo, è necessario riprodurne il contenuto rilevante, comprese data e modalità di perfezionamento della notifica, al fine di consentire alla Corte di verificare la fondatezza della doglianza sulla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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