Corte di Cassazione
Pronuncia n. 28049/2026
Contenzioso e processo tributarioRiscossione
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, il giudice d'appello che riformi la sentenza di primo grado, accogliendo nel merito il ricorso del contribuente rigettato in prime cure, è tenuto a pronunciarsi sull'eccezione di tardività del ricorso introduttivo sollevata dall'ente impositore, rilevabile anche d'ufficio ai sensi dell'art. 21, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, trattandosi di questione 'fondante' la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data; ne consegue che l'omessa pronuncia sul punto integra violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e comporta, in sede di legittimità, la cassazione della sentenza con decisione nel merito mediante dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo, qualora risulti accertata la tardività della sua proposizione rispetto al termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato.