Corte di Cassazione
Pronuncia n. 28016/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di riscossione tributaria, il preavviso di iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 è autonomamente impugnabile pur non essendo compreso nell'elenco di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, costituendo una mera facoltà e non un onere per il contribuente, il quale deve comunque impugnare la successiva iscrizione ipotecaria per evitarne la definitività; qualora, unitamente al preavviso, siano contestate anche le omesse notifiche degli atti presupposti, sussiste la legittimazione passiva sia dell'ente impositore, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, sia dell'agente della riscossione, e l'errore nell'intestazione dell'atto non ne determina l'inesistenza della notifica ma la mera nullità, sanabile ex art. 156 cod. proc. civ. per raggiungimento dello scopo; inoltre, nel giudizio di appello tributario, la sanzione di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi, ex art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, va interpretata restrittivamente, dovendosi garantire l'effettivo sindacato di merito ogniqualvolta sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado.