Corte di Cassazione
Pronuncia n. 28009/2026
Principio di diritto
In tema di accorpamento dei Consorzi di bonifica siciliani disposto dall'art. 13 della legge regionale Sicilia n. 5/2014, l'istituzione del nuovo ente accorpante (Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale) non determina l'automatica ed immediata estinzione dei consorzi territoriali preesistenti, in assenza di un'espressa previsione normativa in tal senso, dovendosi ritenere che l'estinzione dell'ente accorpato si verifichi solo all'esito del completamento del processo di riunificazione, con la conseguenza che, nel periodo transitorio, il consorzio accorpato conserva la legittimazione ad esercitare le attività, ivi compresa quella impositiva e di esazione dei contributi di bonifica, già ad esso affidate, indipendentemente dalla erronea qualificazione di tale attività come esercizio di mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. conferito dal nuovo ente, istituto comunque non configurabile in ambito pubblicistico per il trasferimento di funzioni tra enti pubblici, e senza che tale erronea enunciazione incida sulla validità degli atti impositivi emessi nei confronti del contribuente.