TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 28008/2026

deposito 28/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:28008CIV

RiscossioneContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di riscossione, l'annullamento automatico ex art. 4 d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018, dei debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, determina la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa impositiva contenuta nella cartella di pagamento che presenti tali requisiti, con conseguente, per ripercussione, annullamento del provvedimento di fermo amministrativo limitatamente al credito ivi contenuto; il venir meno di uno solo dei crediti sottesi al fermo, adottato a garanzia di una pluralità di crediti, non comporta tuttavia la caducazione dell'intero provvedimento cautelare, ma solo la riduzione dell'ammontare del credito tutelato, non essendo previsto per il fermo amministrativo, a differenza dell'ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973, un limite minimo di importo della pretesa fiscale ai fini della sua legittima adozione.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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