TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27994/2026

deposito 28/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:27994CIV

Contenzioso e processo tributarioRiscossione

Principio di diritto

In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza tributaria, il ricorrente che denunci, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l'erroneità della statuizione con cui il giudice d'appello abbia rigettato l'eccezione di giudicato esterno ovvero dichiarato inammissibili per novità motivi di gravame, ha l'onere, in ossequio al principio di autosufficienza di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., di riportare specificamente nel ricorso il contenuto degli atti processuali rilevanti (atto di appello, sentenze invocate come giudicato), non potendo limitarsi a un generico rinvio o a una sintetica e soggettiva riassunzione degli stessi, pena l'inammissibilità del motivo; né rientrano tra le questioni rilevabili d'ufficio dal giudice tributario, al di fuori del perimetro delle c.d. questioni fondanti, la mancata notificazione dell'intimazione ad adempiere, la notifica delle cartelle al solo curatore fallimentare e la mancata sospensione del giudizio in pendenza di controversie relative a cartelle presupposte, trattandosi di questioni rimesse alla necessaria iniziativa di parte.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

Contenuto divulgativo elaborato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale dai testi ufficiali delle sentenze. Non costituisce consulenza professionale.