Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27991/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), la responsabilità penale dell'amministratore di diritto, sottoscrittore della dichiarazione fiscale, non può fondarsi sulla mera accettazione formale della carica sociale, ma richiede la prova, sotto il profilo soggettivo, del dolo generico - consistente nella consapevole indicazione di elementi passivi fittizi, della cui fittizietà l'agente sia certo o comunque accetti l'eventualità - e del dolo specifico di evasione, non necessitando del suo concreto conseguimento; tale dolo, anche nella forma eventuale, può essere legittimamente desunto da indici sintomatici quali la durata non breve dell'incarico, la percezione di una retribuzione, i rapporti di parentela o conoscenza con il gestore di fatto e l'omesso esercizio dei doveri di vigilanza e controllo cui l'amministratore è tenuto in forza della posizione di garanzia rivestita rispetto alla trasparenza e correttezza degli adempimenti tributari, sicché l'ignoranza della falsità dei dati dichiarati non può attribuirsi a mero errore scusabile qualora l'agente abbia la piena disponibilità dei dati economici dell'impresa; ne consegue che l'affermazione di responsabilità per il reato dichiarativo non può fondarsi sulla sola qualifica formale allorché essa non sia più attuale al momento della presentazione della dichiarazione fiscale contestata, essendo necessaria una motivazione che dia conto degli elementi di conoscenza e partecipazione riferibili al periodo in cui l'imputato effettivamente rivestiva la carica.