Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27983/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cd. rottamazione-quater), ai sensi dell'art. 1, comma 236, l. n. 197/2022, come interpretato dall'art. 12-bis del d.l. n. 84/2025, conv. in l. n. 108/2025, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute; conseguentemente, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del giudizio avente ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione, su presentazione, da parte del debitore o dell'ente impositore/agente della riscossione, della dichiarazione di adesione di cui al comma 235, della comunicazione di ammissione e determinazione del dovuto ex art. 1, comma 241, l. n. 197/2022, e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.