TributarIA

Corte di Cassazione
Sentenza n. 27980/2026

deposito 28/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:27980CIV

RimborsiIVA

Principio di diritto

In tema di rimborso dei costi sostenuti dal contribuente per le garanzie fideiussorie prestate ai sensi dell'art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 al fine di ottenere il rimborso dell'eccedenza IVA, sul relativo debito dell'amministrazione finanziaria, costituente obbligazione di valuta, sono dovuti gli interessi legali ex art. 1282 cod. civ. dal momento in cui il credito di rimborso è divenuto esigibile, e ciò si verifica allorquando l'Ufficio abbia espressamente riconosciuto il credito di imposta ovvero siano spirati i termini per l'accertamento dell'imposta rimborsata, non potendo farsi decorrere gli interessi dal giorno del versamento dei costi della fideiussione né applicarsi lo schema dell'indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., trattandosi di esborso effettuato a favore di un terzo e non di somma ricevuta dall'amministrazione; né l'art. 8, comma 4, della legge n. 212 del 2000, che individua l'oggetto dell'obbligazione pecuniaria principale di rimborso, incide sull'obbligazione accessoria relativa agli interessi, analogo discorso valendo per l'art. 7, comma 1, legge n. 167 del 2017, che si limita a determinare forfettariamente l'obbligazione principale senza incidere su quella accessoria. Nel processo tributario, la contestazione formulata per la prima volta in appello dall'Ufficio circa la debenza degli interessi sugli oneri fideiussori costituisce mera difesa e non eccezione in senso stretto, sicché non viola il divieto di nuove eccezioni di cui all'art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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