Corte di Cassazione
Sentenza n. 27979/2026
Principio di diritto
In tema di rimborso IVA, sul debito dell'amministrazione finanziaria avente ad oggetto il rimborso dei costi delle garanzie fideiussorie sostenuti ai sensi dell'art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 per ottenere il rimborso di tributi - debito costituente obbligazione di valuta - sono dovuti gli interessi legali ai sensi dell'art. 1282 cod. civ. dal momento in cui il credito di rimborso è divenuto esigibile (ossia dal riconoscimento del credito d'imposta da parte dell'Ufficio ovvero dallo spirare dei termini per l'accertamento dell'imposta rimborsata), non rilevando in contrario l'art. 8, comma 4, della l. n. 212 del 2000, che definisce soltanto l'oggetto dell'obbligazione pecuniaria principale senza incidere su quella accessoria relativa agli interessi, né l'art. 7 della l. n. 167 del 2017, che si limita a determinare forfettariamente l'obbligazione principale; detti interessi non decorrono invece dal giorno del versamento del costo della fideiussione, trattandosi di esborso effettuato a favore di un terzo e non riconducibile alla ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ. Nel processo tributario, inoltre, la contestazione formulata per la prima volta in appello dall'Amministrazione in ordine alla debenza degli interessi sul credito di rimborso costituisce mera difesa, e non eccezione in senso stretto, sicché non viola il divieto di nuove eccezioni di cui all'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.