Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27962/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta, non integra violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) la condanna di un soggetto quale concorrente esterno nel reato, anziché quale amministratore di fatto come contestato in imputazione, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascritta, sussistendo un rapporto di continenza tra la fattispecie originariamente contestata e quella ritenuta, di identica natura giuridica ma più circoscritta in punto di fatto. Costituisce, inoltre, condotta distrattiva riconducibile all'art. 216, comma primo, n. 1, legge fall., la concessione in comodato gratuito di beni aziendali a società collegata, indipendentemente dalla possibilità di recupero del bene tramite le azioni della curatela, così come l'attribuzione di compensi in favore di amministratori, soci o consulenti privi di giustificazione economica ovvero erogati in situazione di conclamata insolvenza; in particolare, il prelievo di somme da parte del socio amministratore a titolo di compenso per lavoro prestato, in assenza di elementi che ne consentano l'adeguata valutazione, configura bancarotta per distrazione e non bancarotta preferenziale, non essendo il rapporto di immedesimazione organica assimilabile ad un contratto d'opera o di lavoro subordinato. In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, anche a seguito del d.lgs. n. 150 del 2022, il diniego della sostituzione non richiede l'esame di tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., potendo fondarsi anche sulla sola valorizzazione dell'elemento ritenuto ostativo all'efficacia rieducativa della pena sostitutiva, senza necessità di procedere agli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall'art. 545-bis cod. proc. pen.