TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27960/2026

deposito 23/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:27960PEN

Reati tributari e penale dell'economia

Principio di diritto

In tema di bancarotta fraudolenta, la qualifica di amministratore di fatto può essere affermata sulla base di una pluralità di elementi convergenti, quali le dichiarazioni dell'amministratore formale che si qualifichi come mero prestanome e il diretto coinvolgimento dell'imputato negli atti gestori e nelle operazioni bancarie della società, senza che sia necessario che tale qualifica permanga sino alla dichiarazione di fallimento, essendo sufficiente che essa sia stata ricoperta nel periodo in cui sono state commesse le condotte tipiche, con conseguente irrilevanza della distinzione tra gli artt. 216 e 223 legge fall.; ai fini della configurabilità della bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione non è necessario che il profitto confluisca nel patrimonio dell'amministratore, essendo sufficiente che i beni sociali siano sottratti alla loro funzione di garanzia dei creditori e destinati a finalità estranee all'interesse sociale, né è richiesta la prova di un nesso causale tra la singola operazione distrattiva e il dissesto; quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, il dolo specifico può essere desunto da una valutazione complessiva delle risultanze processuali, ivi comprese le condotte distrattive contestate quali indici sintomatici, senza che ciò configuri un ragionamento circolare, e la pregressa irregolarità della gestione sociale non esonera il nuovo amministratore dagli obblighi di tenuta, conservazione e regolarizzazione delle scritture contabili esistenti al momento dell'assunzione dell'incarico.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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