Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27910/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di responsabilità da reato degli enti, è inammissibile per difetto di legittimazione la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore dell'ente nominato da un procuratore speciale che risulti, in concreto, mera espressione del legale rappresentante indagato o imputato per il reato presupposto (nella specie, riciclaggio ex art. 648-bis cod. pen.), permanendo in tal caso l'insanabile conflitto di interessi che l'art. 39, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2001 mira a prevenire, salva l'adozione di un adeguato modello organizzativo idoneo a garantire l'effettiva indipendenza soggettiva del soggetto delegato alla nomina del difensore. In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 648-quater cod. pen., il terzo intestatario del bene sottoposto a vincolo, ove non estraneo al reato, è legittimato a dedurre l'insussistenza del fumus commissi delicti esclusivamente con riferimento all'assenza di un proprio consapevole contributo alla realizzazione del reato, non potendo contestare in via generale la sussistenza dei presupposti applicativi della misura cautelare reale, né essendo configurabile la preclusione del giudicato cautelare quando l'annullamento del precedente provvedimento sia stato disposto per vizi meramente formali di motivazione.