TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27907/2026

deposito 28/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:27907CIV

AccertamentoFiscalità internazionale

Principio di diritto

In tema di accertamento dei redditi detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, il raddoppio dei termini di decadenza previsto, per tali fattispecie, dall'art. 12, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2009 (e dal rinvio operato dall'art. 12, comma 2-bis, del d.l. n. 40/2010) opera in virtù del richiamo ai soli commi primo e secondo dell'art. 43 del d.p.r. n. 600/1973, e non anche al comma terzo della medesima disposizione, sicché, per gli accertamenti notificati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015, il raddoppio del termine non presuppone la presentazione di una denuncia penale ex art. 331 c.p.p. entro la scadenza del termine ordinario di accertamento. Inoltre, la presunzione di cui all'art. 12, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2009, relativa alla localizzazione degli investimenti e delle attività finanziarie in Paesi a fiscalità privilegiata, ha natura procedimentale e soggiace al principio tempus regit actum, trovando applicazione anche con riguardo a periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della disposizione, a differenza del comma secondo del medesimo articolo, avente natura sostanziale e come tale insuscettibile di applicazione retroattiva.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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