Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27867/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, è affetta da nullità per violazione del c.d. 'minimo costituzionale' della motivazione, prescritto dall'art. 111, sesto comma, Cost., la sentenza della Corte di giustizia tributaria il cui apparato argomentativo risulti perplesso e irriducibilmente contraddittorio, come nel caso in cui il giudice d'appello imperni le proprie conclusioni sull'omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale prodromico all'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, richiamando un precedente di legittimità riferito esclusivamente a tale atto, ma pronunci poi, in dispositivo, la nullità del diverso e distinto atto costituito dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non essendo in tal modo possibile ricostruire l'iter logico-giuridico seguìto nella formazione del convincimento né individuare con certezza l'atto effettivamente impugnato.