Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27852/2026
Principio di diritto
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti poste in essere per finalità esclusivamente extra-fiscali (nella specie, per procurare liquidità mediante lo sconto bancario di fatture fittizie), non può escludersi l'applicabilità delle sanzioni amministrative tributarie per il solo fatto dell'assenza di un danno erariale derivante da evasione d'imposta, confondendosi altrimenti il piano dell'obbligazione tributaria con quello sanzionatorio. Quanto all'Ires e all'Irap, l'art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012 sanziona l'antigiuridicità della condotta di deduzione di componenti negativi relativi a operazioni non effettivamente intercorse «in ogni caso», e dunque anche in mancanza di un recupero fiscale, sicché il principio di neutralità dell'Iva, proprio di tale tributo, non può essere invocato per escludere l'illecito. Quanto all'Iva, pur dovendosi riconoscere, in applicazione dei principi di neutralità e proporzionalità elaborati dalla Corte di giustizia, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ad operazioni fittizie ove il cedente abbia integralmente versato l'imposta esposta in fattura (eliminando così il rischio di perdita di gettito fiscale), tale evenienza non comporta ex se l'illegittimità delle sanzioni di cui agli artt. 6, comma 6, e 5, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997, dovendo il giudice di merito valutare specificamente, alla luce dei criteri eurounitari, se ricorrano i presupposti per escludere la sanzionabilità della condotta. In tema di competenza per l'irrogazione delle sanzioni tributarie, l'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997 individua in astratto, e non in concreto, l'ufficio competente per l'accertamento del tributo, senza richiedere che detto ufficio abbia previamente e fondatamente proceduto all'accertamento. In tema di termini di decadenza dal potere sanzionatorio, ove gli atti di contestazione siano stati notificati prima del 31 dicembre 2015, si applica il regime transitorio di cui all'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2015, secondo cui il raddoppio dei termini non è condizionato alla circostanza che la denuncia penale sia stata presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria, essendo sufficiente il mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia e dall'accertamento del reato in sede penale. In caso di assorbimento improprio, derivante dal rigetto di una domanda in base alla soluzione di una questione di carattere esaustivo che rende vano l'esame delle altre, non grava sul soccombente l'onere di impugnare specificamente la questione assorbita, essendo sufficiente censurare la statuizione sulla questione di carattere assorbente o la stessa statuizione di assorbimento.