TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27647/2026

deposito 23/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:27647PEN

Reati tributari e penale dell'economia

Principio di diritto

In tema di modifica dell'imputazione, il provvedimento con cui il giudice, accertata la diversità del fatto rispetto a quello contestato nel decreto che dispone il giudizio, dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., costituisce esercizio di un potere tipico previsto dall'ordinamento processuale e non è pertanto abnorme né determina alcuna stasi del procedimento, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso tale provvedimento, in quanto inoppugnabile per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione ex art. 568, comma 1, cod. proc. pen.; il giudice, in tal caso, non deve pronunciare sentenza di assoluzione, poiché essa confliggerebbe, ove passata in giudicato, con il divieto di doppio processo per il medesimo fatto, mentre la trasmissione degli atti lascia impregiudicata ogni ulteriore determinazione del pubblico ministero in ordine all'esperibilità dell'azione penale per il fatto diverso, che si distingue dal fatto nuovo - rilevante ai sensi dell'art. 518 cod. proc. pen. - in quanto quest'ultimo si aggiunge, senza sostituirvisi, all'episodio storico originariamente contestato, mentre il fatto diverso, pur potendo mantenere identico l'accadimento storico, presenta connotati materiali difformi tali da rendere necessaria una puntualizzazione degli elementi essenziali del reato, ponendosi in rapporto di incompatibilità e non cumulabilità con la contestazione originaria, alla quale si sostituisce.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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