Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27633/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di patteggiamento, la sentenza con cui il giudice abbia applicato la confisca, diretta o per equivalente, del profitto dei reati - qualora tale statuizione non abbia fatto parte dell'accordo tra le parti - è ricorribile per cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., anche per vizio di motivazione; ne consegue che il giudice è tenuto a indicare le norme di legge in base alle quali la misura è disposta, a specificare se si tratti di confisca facoltativa ex art. 240 cod. pen. ovvero obbligatoria ai sensi delle norme speciali applicabili (artt. 322-ter, 648-quater, 240-bis cod. pen.), e a motivare congruamente i criteri di ripartizione del profitto confiscabile tra i concorrenti nel reato, non essendo sufficiente il mero richiamo ai capi di imputazione e agli importi indicati nel decreto di sequestro preventivo.