Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27622/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare, la fattispecie di cui all'art. 216, comma 1, n. 1, Legge fall. configura un reato di pericolo concreto, sicché l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve risultare idoneo, secondo un giudizio ex ante, a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, permanente fino al tempo che precede l'apertura della procedura concorsuale; pertanto, ai fini della prova del reato, il giudice non può limitarsi alla mera constatazione dell'esistenza dell'atto distrattivo, ma deve valutarne la qualità in base a indici di fraudolenza (quali la prossimità temporale al fallimento, l'assenza di causa giustificativa dell'atto dispositivo e il contesto di dissesto dell'impresa), non potendo l'offensività della condotta essere esclusa sulla base del mero raffronto aritmetico tra l'importo sottratto e l'entità del passivo fallimentare. Non è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. per la determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari qualora questa sia fissata in misura inferiore o pari alla media edittale e non sussista divaricazione rispetto al trattamento sanzionatorio principale irrogato nel minimo.