TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27616/2026

deposito 22/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:27616CIV

Contenzioso e processo tributarioRiscossione

Principio di diritto

In tema di revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione, l'errore di fatto rilevante ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., richiamato dall'art. 391 bis c.p.c., presuppone un'erronea percezione di un fatto la cui verità sia incontrastabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, purché non abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, e deve possedere carattere di assoluta evidenza, essere riscontrabile dal mero confronto tra la decisione e gli atti, senza necessità di indagini ermeneutiche, nonché essere decisivo, nel senso che deve sussistere un nesso di causalità logico-giuridico, da accertarsi mediante giudizio controfattuale, tale per cui, eliminato l'errore, la decisione sarebbe stata diversa; tale decisività non è configurabile quando l'errore investa una sola delle plurime rationes decidendi della pronuncia impugnata, insuscettibile di per sé di travolgere la diversa ed autonoma ragione giuridica, quale l'esclusione dell'originaria illegittimità dell'atto impositivo annullato in autotutela, su cui si fonda il rigetto del ricorso.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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