Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27609/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'appello proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen. avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca è consentito solo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., non essendo deducibili vizi di motivazione, salvo che questa manchi del tutto o sia meramente apparente; in tale sede il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento genetico, ma deve limitarsi a verificare, in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato, se siano stati allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o le esigenze cautelari già scrutinati con provvedimento coperto da giudicato cautelare.