TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27586/2026

deposito 22/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:27586PEN

Reati tributari e penale dell'economia

Principio di diritto

In tema di bancarotta fraudolenta distrattiva, non risponde del reato il socio e amministratore di una società in nome collettivo mai dichiarata fallita, quando la società si sia sciolta per il venir meno della pluralità dei soci (art. 2272, n. 4, cod. civ., richiamato dall'art. 2308 cod. civ.) e il socio superstite abbia proseguito l'attività come imprenditore individuale, successivamente dichiarato fallito, poiché la dichiarazione di fallimento dell'impresa individuale, soggetto economico distinto, non si comunica alla società disciolta né ai suoi soci o amministratori e non può costituire il presupposto della condizione obiettiva di punibilità per condotte distrattive riferite al patrimonio della società, non potendo tale fallimento essere surrogato in via analogica e in malam partem a quello, mai dichiarato nei termini di cui all'art. 10 legge fall., del soggetto imprenditoriale cui si riferiscono il patrimonio depauperato e le condotte contestate.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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