Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27558/2026
Principio di diritto
In tema di società in accomandita semplice, il socio accomandante è privo di legittimazione, attiva e passiva, rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società, atteso che l'art. 2313 c.c., nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'erario, ad agire direttamente nei suoi confronti pendente societate, disciplinando tale disposizione unicamente i rapporti interni alla compagine sociale; ne consegue che l'erario può far valere il proprio credito nei confronti del socio accomandante solo dopo lo scioglimento della società, ai sensi dell'art. 2324 c.c., e nei limiti della quota di liquidazione percepita, mentre resta inapplicabile, ove il socio sia uscito dalla compagine prima della cancellazione della società dal registro delle imprese, la disciplina della responsabilità per i debiti tributari della società estinta di cui all'art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, che presuppone la permanenza del socio nella compagine sino all'esito della liquidazione.